REGOLAMENTO D'USO

REGOLAMENTO D’USO  DELLO STADIO “LEONARDO GARILLI”
NORME DI COMPORTAMENTO

Il rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento è condizione indispensabile per la permanenza nell’area interessata alla manifestazione dello Stadio “L. Garilli”.
Il titolo di accesso allo Stadio è personale e può essere ceduto a terzi esclusivamente previa comunicazione alla società organizzatrice secondo le procedure dalla medesima adottate e va conservato fino al momento di uscita dello Stadio ed esibito ad ogni richiesta del Personale di Servizio. I possessori di accredito per servizio, stampa, fotografo, tessere speciali ed il personale tecnico, nonché gli autorizzati ad accedere con l’auto all’interno del recinto dello Stadio, devono esibire il regolare biglietto e/o pass, accompagnato dalla specifica dell’accredito. L’accesso allo Stadio del personale delle Forze di Polizia impegnate in servizio O.P. avviene attraverso un apposito varco presidiato da personale (steward) della Società Sportiva PIACENZA CALCIO 1919 s.r.l. L’accesso allo Stadio comporta la sottoposizione del possessore del titolo di accesso a controlli sulla corrispondenza del nominativo riportato sul titolo di accesso con quello risultante da un documento di identità e controlli di prevenzione e di sicurezza sulla persona e su eventuali borse, zaini, contenitori ed altro, finalizzati ad
impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. La Società organizzatrice, nella figura degli Steward, negherà l’ingresso allo Stadio ai possessori di titoli di accesso che non intendano sottoporsi ai controlli previsti dal presente Regolamento o che siano ritenuti indesiderabili per comprovati motivi. Come da normativa vigente, sono ammessi tamburi e megafoni, quali strumenti sonori ed acustici, previa individuazione del referente ed autorizzazione espressa in sede di G.O.S.. Coloro ai quali venga negato l’accesso o che siano stati allontanati dallo Stadio per uno dei motivi di cui al presente regolamento, non possono pretendere il rimborso del prezzo del biglietto. I possessori di titolo di accesso allo Stadio dovranno occupare il posto loro assegnato e indicato sul titolo stesso di accesso e potranno muoversi soltanto all’interno del proprio settore e nei soli spazi di servizio (bar, bagni, aree di accoglienza) ed assistere seduti alla gara senza intralciare la visibilità degli altri spettatori. Gli spettatori che verranno trovati al di fuori del proprio settore, saranno riaccompagnati al proprio posto e, in caso di comportamento scorretto che possa costituire
rischio per l’ordine e la sicurezza, potranno essere allontanati dallo Stadio, senza che per questo possano pretendere il rimborso del prezzo del biglietto. La società organizzatrice potrà, per motivi di ordine pubblico, assegnare all’abbonato o al titolare del biglietto un posto diverso da quello indicato sulla tessera di abbonamento o sul biglietto, dietro specifica richiesta delle Forze dell’Ordine e/o di altre disposizioni emanate da Enti o Autorità o dalla società stessa che ne assicurerà relativa comunicazione. Gli Steward hanno il compito di svolgere l’attività di pre-filtraggio, filtraggio ed instradamento, accogliendo gli spettatori e fornendo loro ogni informazione utile al raggiungimento del posto indicato sul titolo di accesso e di ogni altra infrastruttura di servizio dello Stadio; tale personale è autorizzato a collaborare con gli Organi di Polizia per impedire turbative alla sicurezza e all’ordine pubblico e prendere le previste misure in attesa dell’intervento dei servizi di soccorso e di sicurezza. E’ facoltà della Società organizzatrice rivalersi nei confronti degli spettatori che si siano resi responsabili di atti che abbiano causato danni a persone o cose o provocato con il loro comportamento provvedimenti sanzionatori a carico della Società da parte degli Organi della Giustizia Sportiva. La data e l’ora della manifestazione sportiva saranno indicate a cura della Società organizzatrice sul titolo di accesso e potranno essere variate per esigenze organizzative, di ordine e sicurezza pubblica o per diversa programmazione televisiva. L’accesso allo stadio è consentito esclusivamente a piedi: è assolutamente vietato introdurre animali, biciclette o motorini entro il recinto dello stadio. L’accesso allo stadio con auto è permesso solo ai possessori di pass rilasciato dalla Società organizzatrice, secondo modalità dalla stessa stabilite. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento può comportare il ritiro del biglietto e dell’abbonamento senza possibilità alcuna di pretenderne il rimborso del prezzo di acquisto. La Società si riserva, inoltre, la facoltà di ritirare il proprio “gradimento”, con l’inibizione ad assistere una o più gare, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni contenute nel presente regolamento e/o nei confronti di coloro che mettano in atto violazioni in riferimento a quanto previsto dal Codice Etico del quale vengono accettati i contenuti al momento dell’acquisizione del titolo di accesso alla manifestazione sportiva.

DIVIETI

E’ vietato introdurre e/o utilizzare all’interno dello Stadio i seguenti oggetti: armi da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici di qualsiasi genere, fumogeni, coltelli ed altri strumenti da taglio, tutti gli strumenti atti ad offendere, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) o altri oggetti di disturbo, veleni, sostanze nocive o infiammabili, spray, droghe o bevande alcoliche sopra i 5 gradi salvo esplicite eventuali deroghe per determinate aree dello Stadio, caschi, accendini, ombrelli (ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori) pietre, biglie, bottiglie o contenitori di vetro o altro oggetto idoneo ad essere lanciato (le bottiglie di plastica possono essere cedute o vendute obbligatoriamente prive di tappi), cartelli, stendardi rigidi, aste per bandiere voluminose, disegni, materiale stampato e striscioni inneggianti a dottrine politiche, ideologiche o religiose o qualunque altra cosa che possa ostacolare il regolare svolgimento delle gare; è altresì vietato introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.). –Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n°14/2007
dell’8 Marzo 2007. E’ vietata qualunque forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, i cori o altre espressioni di carattere ingiurioso o oltraggioso e comunque qualunque manifestazione di intolleranza. E’ vietato introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi. E’ vietato accedere allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ vietato sostare nei varchi e luoghi interdetti, ostruire i passaggi, le vie di accesso, le scale ed ogni altra via di fuga e sostare lungo le recinzioni. E’ vietato arrampicarsi su cancellate, recinzioni, vetrate o qualsiasi struttura interna dello Stadio e scavalcare o oltrepassare le separazioni. Tali comportamenti costituiscono reato ai sensi della legge 401 del 13 Dicembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali denunce e/o condanne a carico dei trasgressori potranno comportare l’adozione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive. Ai sensi del decreto legge del 17.08.2005 nr. 162 l’accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o regolamento, dal presente regolamento d’uso, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1. Chiunque entra negli impianti in violazione del presente regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, nel caso in cui la violazione comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nei confronti del contravventore può essere adottato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive. Agli Stewards è riconosciuta la qualifica di “Incaricati di pubblico servizio” ed ogni comportamento aggressivo tenuto nei loro confronti verrà punito a norma di legge ai sensi dell’art. 336 C.P. violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale o ad Incaricato di Pubblico Servizio e dell’art. 337 C.P. resistenza a a Pubblico Ufficiale o ad Incaricato di Pubblico Servizio). Si segnala, infine, che l’impianto sportivo è controllato da un sistema di videosorveglianza, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 Giugno 2003, n. 196 e D.M. 66 del 2005.

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Con il possesso di un titolo valido di accesso, il titolare si impegna a prendere visione e rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell’impianto. In particolare:

1. l’utilizzazione del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del Regolamento;
2. il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo;
3. l’accesso all’impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza estesi anche a borse e zaini o ad altri contenitori al seguito, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite e proibite.

Il titolo di accesso è strettamente personale e i dati relativi alle generalità del titolare saranno conservati in modo sicuro e protetto secondo le disposizioni di legge.

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Regolamento d’uso dello Stadio Leonardo Garilli